Organi Collegiali

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori.
Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto).
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. 
La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali.

Consiglio di classe
Nella scuola Secondaria di secondo grado tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato facente parte del Consiglio.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti in questi organismi. è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.

L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell’attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione. 
Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/199

Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva

Il Consiglio d’Istituto è composto dal Dirigente scolastico e dai rappresentanti delle componenti presenti nella scuola: docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, studenti e genitori.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio.
Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.

Le funzioni del Consiglio d’Istituto e della Giunta esecutiva, eletta al suo interno, sono stabilite dalla legislazione sugli organi collegiali. In particolare, il Consiglio ha compiti propositivi per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività in specifici settori della scuola. Fra questi rientrano l’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa e del bilancio, l’adattamento del calendario scolastico, i criteri per la formazione delle classi e l’assegnazione dei docenti, l’approvazione del regolamento interno e dei criteri per l’effettuazione dei viaggi, la promozione dei contatti esterni. 

Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico (Izzi Renzo). Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994.